mercoledì 4 gennaio 2012

Breve excursus dei diritti delle donne in Italia dall’Unità d’Italia ad oggi


Dall’unità d’Italia al 1900
         Legge 4167/77 per l’ammissione delle donne come testimoni negli atti pubblici e privati d’iniziativa di Salvatore Morelli.
         Legge 295/93 che riconosce alle donne il diritto di essere elette come probiviri nelle controversie di lavoro.
         Regio decreto n. 164 1898 che approva il testo unico della legge comunale e provinciale che rifiuta il voto amministrativo agli analfabeti, agli interdetti, agli inabilitati, ai condannati all’ergastolo, ai mendicanti e alle donne.
I primi dieci anni del secolo 1900
         Legge 242/02 (legge Carcano) sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Entrerà in vigore il 1 luglio del 1903. La legge è sostenuta dal Partito socialista e da Anna Kuliscioff.
- divieto di lavoro sotterraneo
-12 ore orario massimo l’orario lavorativo
- divieto di lavoro notturno (solo per le minorenni)
- le puerpere non  potevano essere adibite al lavoro se non dopo 4 settimane dal parto (senza tutela salariale)
         R.D. agosto 1905: le donne sono ammesse all'insegnamento nelle scuole medie.
         Legge 416/07 (Testo unico sul lavoro delle donne e dei fanciulli): divieto del lavoro notturno, derogabile, per le donne di qualsiasi età
         Legge 121/10 che esclude le donne dall’elettorato e dall’eleggibilità per le Camere di Commercio e arti del Regno.
         Legge 520/10 per la creazione della Cassa di maternità con sede a Roma.
         Dalla I guerra mondiale al fascismo
         Regio decreto n. 148/15 per l’approvazione della legge comunale e provinciale che vieta l’iscrizione delle donne nelle liste elettorali amministrative e la loro eleggibilità.
         Legge 1176/19 sull’emancipazione femminile che abolisce l'autorizzazione maritale e ammette le donne a esercitare tutte le professioni, escluse quelle che implicano poteri giurisdizionali o l’esercizio di diritti o di potestà politiche o che attengono alla difesa militare dello Stato.
         La Camera dei deputati approva la legge sulla estensione del voto amministrativo e politico alle donne: per la fine della legislatura il provvedimento resta bloccato al Senato.
Periodo fascista
         I regi decreti nn. 3158/23 e 3184/23 introducono per le persone di ambo i sessi l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e vecchia a 65 anni.
         R.D. 1054/23 sancisce per le donne il divieto ad essere presidi.
         Legge 2125/24 (legge Acerbo) prevede il voto amministrativo ad alcune categorie di donne (madri o vedove di caduti in guerra): le elezioni amministrative saranno abolite l’anno successivo per l’instaurazione del regime podestarile.
         Legge 2277/25 sulla protezione e assistenza alla maternità e infanzia (istituzione dell’ONMI).
         R. D. 2840/26,  regolamento sulla legge 1176/19  in deroga ad essa, esclude le donne dalle cattedre di lettere italiane e latine, latine e greche, storia e filosofia, storia e economia politica nei licei.
         1927 Il salario femminile è fissato al 50% di quello maschile
         Legge 850/29 per la tutela di operaie e impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio.
         Legge 847/29 introduce il matrimonio cattolico concordatario.
         1930 Viene promulgato il Codice penale che configura il delitto per causa d’onore.
         Regio decreto legge n. 1554/33 autorizza le amministrazioni statali a escludere o stabilire limiti per l'ammissione delle donne nei concorsi pubblici.
         Regio decreto n. 383/34 che approva il testo unico della legge comunale e provinciale che esclude le donne dagli uffici di podestà e da altre cariche (dai bandi di concorso della pubblica amministrazione).
         Legge 653/34 (Tutela della lavoratrice madre e della sua maternità) vieta l’utilizzazione di manodopera femminile in mansioni pesanti o insalubri.
         Legge 1347/34 (Tutela della lavoratrice madre e della sua maternità) istituisce il congedo di maternità obbligatorio coperto da sussidio e obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di disporre camere per l’allattamento.
         Decreto legge n. 1514/38 che stabilisce che l'assunzione delle donne negli uffici pubblici sia limitata al 10% degli organici o meno.
         1938 Vengono emanate le leggi sulla difesa della razza che fra l'altro vietano i matrimoni con appartenenti a razze non ariane (D. L. n. 1729/38).
         Regio decreto n. 989/39 che stabilisce una tipologia di mansioni per il personale femminile nell’impiego pubblico e privato.
Primo dopoguerra (dopo la seconda guerra mondiale)
  Il DLL (decreto legislativo luogotenenziale) 23/45 riconosce alle donne il diritto di voto.
  Art. 37 della Costituzione italiana “ La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione”
 Legge 860/1950  (legge Noce) sulla tutela fisica e economica della lavoratrice madre. Questa legge viene approvata dopo una lungo dibattito in Parlamento e nel paese, relatrice Maria Federici.
Legge 986/50 che proibisce il licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere.
Anni ‘50
Legge 741/56 sulla parità di remunerazione tra uomini e donne che recepisce la Convenzione ILO n. 100 del 1951)
Legge1441/56 che ammette le donne nelle giurie popolari delle Corti d'Assise e come componenti dei Tribunali per minorenni.
1957 Nel trattato di Roma, che fonda il Mercato Comune Europeo, l’ articolo 119 impegna gli Stati a garantire la parità di salario alle donne.
 Legge 75/58 (legge Merlin) che abolisce la regolamentazione della prostituzione.
Anni ‘60
Legge 66/63 che ammette le donne a tutti i pubblici uffici (compresa la magistratura) e a tutte le professioni (escluse Polizia, Guardia di Finanza e Forze Armate).
Legge 7/63 che vieta il licenziamento per matrimonio e la legge di modifica a quella sulla tutela delle lavoratrici madri. Questa legge rende nulle le cause di nubilato presenti nei contratti collettivi, individuali e nei regolamenti.
Legge 389/63 con la quale viene istituita la pensione volontaria per le casalinghe.
Anni ‘70
Legge 898/70 sullo scioglimento del matrimonio.
Legge 300/70, conosciuto come Statuto dei lavoratori, anche se non si rivolge esplicitamente alle donne, vieta esplicitamente negli articoli 15 e 16 ogni atto o patto discriminatorio, sia esso individuale o collettivo.
Legge 1044/1971 per l'assistenza all'infanzia che prevede l'istituzione di asili-nido pubblici.
Legge 1204/71 di riforma della legge sulla lavoratrice madre (assicura un’efficace protezione fisica alle gestanti e contiene la salvaguardia del posto di lavoro).
Legge 151/75 di riforma del diritto di famiglia che sanziona la parità dei coniugi (viene sostituita la “patria potestà” con la “potestà parentale”).
Legge 405/75 che istituisce i Consultori familiari.
Legge  698/75 sullo scioglimento delle funzioni dell’ONMI.
Direttiva 75/117/CEE che introduce il concetto di uguale retribuzione per lavori di uguale valore, viene così superato il riferimento di “stesso lavoro”. Vengono definiti criteri comuni nei sistemi di classificazione tra lavoratori e lavoratrici.
Direttiva 76/207/CEE sull’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne l’accesso al lavoro, la formazione, la promozione professionale e le condizioni di lavoro. Tale principio viene attuato mediante l’assenza di discriminazioni dirette e indirette (stato matrimoniale o di famiglia).
Legge  903/77 sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro (presentata dalla Ministro del lavoro pro-tempore Tina Anselmi). In questa legge viene sancito il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro, nella formazione professionale, nelle retribuzioni, nell’attribuzione delle qualifiche e delle carriere professionali. Inoltre viene preclusa qualsiasi discriminazione basata sullo stato matrimoniale, di famiglia, di gravidanza o attuato mediante meccanismi di preselezione. Promuove la parità di uomo e donna attraverso una diversa ripartizione delle responsabilità familiari tra i generi. Viene sancito il divieto di lavoro notturno per le donne solo in determinati settori e durante la gravidanza..
Legge 194/78 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza.
Direttiva 79/7/CEE sulla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. Stabilisce l’eliminazione delle discriminazioni per quanto riguarda i regimi relativi a malattia, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione.
Anni ‘80
Legge 121/81 per l’ammissione delle donne nella nuova polizia di Stato.
Legge 442/81 che abroga la rilevanza penale della causa d'onore come attenuante nei delitti.
Raccomandazione 84/ 635/ CEE sulla promozione di azioni positive a favore delle donne. La filosofia di questa raccomandazione è stata recepita in Italia dalla Legge 125/91 sulle azioni positive.
Direttiva 86/378/CEE sull’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale.
Direttiva 86/613/CEE sull’applicazione del principio di parità tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma, comprese quelle del settore agricolo, nonché tutela della maternità.
Legge 546/87 che estende  l’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attività commerciali (attuando la direttiva CEE 86/613 dell’11 dicembre 1986 che recita “parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma e tutela della maternità”).
DPR 268/87 che contempla la costituzione dei Comitati P. O. all’interno della Pubblica Amministrazione.
Legge 400/88 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio conferma la Commissione pari opportunità come struttura di supporto della Presidenza sulle questioni femminili.
Legge 25/89 che eleva a quaranta anni la data di partecipazione ai concorsi pubblici, come sollecitato dalla Commissiona nazionale di parità per consentire anche alle donne che non abbiano potuto dedicarsi ad attività lavorativa in età giovanile, perché impegnate in incombenze familiari, di inserirsi nel mondo del lavoro.
Delibera 6/10/89 del Consiglio della magistratura militare che consente alle donne l’accesso alla magistratura militare.
Anni ‘90
Legge 979/90 sull’indennità di maternità per le libere professioniste (sempre in attuazione della direttiva CEE 86/613).
Legge 379/90 sulla tutela della maternità per le libere professioniste.
Legge 164/90 che va a normare la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Legge 125/1991 sulle Azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel campo del lavoro (viene introdotta la problematica delle discriminazioni indirette).
Legge 166/91 sul trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche.
Legge 215/92 sulle Azioni positive in favore della imprenditoria femminile.
Trattato di Maastricht all’articolo 119, modificato nell’art. 6, viene ribadito il principio di parità salariale tra lavoratori e lavoratrici. Prevede la possibilità di azioni positive limitate alla parità di retribuzione.
Direttiva 92/85/CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Legge 81/93 in cui viene sancito l’obbligo per gli enti comunali e provinciali di stabilire norme per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organismi collegiali, nonché negli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.
Legge 277/93 per la Camera basata su collegi uninominali maggioritari per  il 75% e una quota proporzionale del 25% che prevede l'alternanza fra uomini e donne nelle liste.
Legge 236/93, art. 6 sul vincolo, nei licenziamenti collettivi, di non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura percentuale superiore a quella del personale femminile occupato nell’impresa delle medesime dimensioni e con interventi a favore delle lavoratrici madri durante la mobilità.
Decreto legislativo n. 29/93, sulla parità e pari opportunità sia per l’accesso al lavoro sia per il trattamento sul lavoro relativamente alla gestione delle risorse umane (art.7) e sulla istituzione delle quote di donne nelle commissioni di concorso, sulla pari dignità di uomini e di donne sul lavoro e sulla partecipazione delle dipendenti delle Pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale (art. 61).
Legge 332/95, art.5 che modifica l’art. 275, 4°c del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di custodia cautelare in carcere di donne incinte o madri fino al compimento del terzo anno d’età del figlio.
Legge 66/96 sulla violenza sessuale. Essa classifica come reato contro la persona il reato di violenza sessuale (che include sia la violenza carnale vera e propria che gli atti di libidine violenti, di solito perpetrati nei confronti dei minori) così mutando la qualificazione della normativa precedente che lo definiva reato contro la morale. In tal modo viene restituita dignità alla vittima, finalmente considerata “persona”, mentre si è cercato di punire il reato in modo tale (con pena gradabile tra i tre e i cinque anni) che non fosse possibile il patteggiamento, di modo che lo stupratore non restasse sostanzialmente impunito.
Legge 52/96 con cui viene recepita la normativa europea in tema di parità di trattamento tra uomini e donne.
DL 645/96 recepisce la direttiva 92/85/CEE  sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento solo per quanto riguarda la parte relativa alla salute.
Direttiva 96/34/CE sui congedi parentali. È frutto del primo accordo sindacale europeo tra la Confederazione europea dei sindacati (Ces), gli imprenditori privati (Unice) e gli imprenditori pubblici (Ceep).
Raccomandazione 96/694/CE che riguarda la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale che fornisce indicazione alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.
Direttiva del 7 marzo 1997 del presidente del Consiglio dei ministri On. Romano Prodi, in favore di azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità delle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 405/97 di istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito della Presidenza del Consiglio.
Decreto del Ministro dell’Agricoltura che istituisce l’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura.
 Decreto del Ministro delle Pari Opportunità che istituisce la Commissione per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e l’osservatorio per l’imprenditorialità femminile.
 Legge 285/97 sulla promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. Prevede servizi per l’infanzia e sostegno della relazione genitori/figli.
 Trattato di Amsterdam introduce importanti principi, tra cui quello della non discriminazione tra i sessi e del mainstreaming.
Direttiva 97/80/CE in cui l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso ricade sulla parte convenuta, nel caso in cui chi si ritiene leso abbia prodotto elementi di fatti dinanzi ad un organo competente.
 Direttiva 97/81/CE sul lavoro part time.la direttiva recepisce l’accordo siglato dalle parti sociali Ces, Unice e Ceep. Propone di facilitare il part time su base volontaria, eliminando gli ostacoli al suo sviluppo. Migliorandone la qualità ed evitando discriminazioni per chi lavora a tempo parziale.
Legge 25/99 (legge comunitaria 1998). L’art. 17 di tale legge, al fine di adeguare la legge italiana alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, ha abrogato il divieto del lavoro notturno per le lavoratrici tessili (per le altre lavoratrici il divieto non operava già in precedenza), escludendo però comunque dalla prestazione di lavoro notturno le donne in stato di gravidanza fino ai tre anni di età del minore, ovvero le lavoratrici con disabili a carico.
Legge 157/99 in materia di rimborso delle spese elettorali. L’art. 3, comma 1 di tale legge mira  a favorire la partecipazione attiva delle donne nella vita politica, disponendo che “ogni partito o movimento politico destina una quota pari ad almeno il 5% dei rimborsi ricevuti per consultazioni elettorali ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica”.
Legge 380/99 sull’istituzione del servizio militare volontario femminile e sull’accesso delle donne a tutti i ruoli, compresi quelli operativi, e consente il raggiungimento dei più alti livelli di carriera in termini di assoluta parità rispetto agli uomini.
2000
Legge 53/00 che prevede disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità (congedi parentali), per il diritto di cura  e per il coordinamento dei tempi delle città.
Dl 196/00 che disciplina l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e fornisce disposizioni in materia di azioni positive. Precedentemente tale materia era disciplinata dalla legge 125/91, art. 10.
2001
Circolare 31 del 26/01/01 del Ministero del Lavoro che regolamenta l’attività di vigilanza in materia di divieto di discriminazione  e pari opportunità. Vengono qui individuati i profili sanzionatori e le indicazioni operative.
         Proposta della Commissione Europea del 06/06/01 che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Vengono puntualizzati  i concetti di discriminazione diretta e indiretta e di molestie.
         Dl 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge n. 53 del 2000.
         Legge 154/2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
2003
         Riforma della Costituzione Art. 51-La Repubblica promuove, con appositi provvedimenti, le Pari Opportunità tra donne e uomini”
         FINANZIARIA 2003, ART. 91 Asili nido nei luoghi di lavoro
Al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, viene istituito un fondo a tasso agevolato per finanziare la realizzazione delle strutture.
2005
         "Codice Delle Pari Opportunità Tra Uomo e Donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 Novembre 2005, N. 246"
2006
         Dl 198/2006
2007
         Direttiva del 23 maggio 2007 Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche. Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione - Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità.
Obiettivo della Direttiva è quello di sollecitare la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di parità nel pubblico impiego, mettendo in atto le misure esistenti a tutela delle donne, come quelle relative alla maternità, ma anche le norme sul congedo parentale e sulla composizione delle commissioni di concorso.
         LEGGE (in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) approvata in via definitiva al senato il 25/09/2007. Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera. Obiettivo delle nuove disposizioni, informa il Governo, è quello di eliminare la prassi, purtroppo non infrequente, delle false dimissioni, cioè delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice nel momento dell'assunzione.
2009
Dl 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni). In Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.). La norma introduce nel codice penale l'articolo 612-bis, dal titolo "atti persecutori", che al comma 1 recita:
« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita »
A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca un'aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni telefoniche e gli  incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori. Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d'ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore.
Il nuovo istituto costituisce una sorta di affinamento della preesistente norma sulla violenza privata: delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla vittima.
A marzo 2011, al Convegno milanese dedicato alla tematica, alcuni esperti di diritto, avvocati e professori universitari, hanno espresso dubbi di incostituzionalità della legge sullo stalking.