lunedì 1 giugno 2026

La violenza contro le donne: la dimensione digitale -



                                         Abstract webinar Lef/Fidapa del 26 maggio 2026 


                                                         Avv. a Titti Carrano (D.i.Re)

 Esperta per la  Lef-Italia nell'Osservatorio  della EWL sulla Violenza contro le        

                                                             Donne


 1.  Definizione e Continuità della Violenza Digitale

 

   La violenza digitale contro le donne non è una "nuova" tipologia di abuso, ma l'amplificazione online della violenza offline. Costituisce un continuum in cui le dinamiche patriarcali di potere e controllo vengono replicate negli spazi virtuali. Il fenomeno è potenziato dallo scudo dell'anonimato, da algoritmi che normalizzano la misoginia e la mercificazione del corpo della donna, dalla diffusione in tempo reale a un pubblico illimitato e dalla persistenza dei contenuti nel tempo.


2.  Le Principali Forme

·      Diffusione non consensuale di immagini intime: Spesso definita erroneamente revenge porn. Il termine è scorretto poiché non vi è finalità commerciale (pornografia), la causa non è sempre la vendetta (ma bullismo,controllo o profitto) e genera colpevolizzazione della vittima (victim blaming).

·   Cyberstalking e Stalkerware: Uso di software invisibili per monitorare di nascosto GPS, chat, chiamate e fotocamera dello smartphone della vittima.

·      Deepfake e Pornografia Sintetica: Manipolazione tramite IA per inserire il volto o corpo di una donna in contenuti sessualmente espliciti

·     Doxing: Raccolta e pubblicazione dolosa di dati privati (indirizzo, scuola dei figli, conti bancari) per spostare l'odio online nello spazio fisico, minacciando la sicurezza reale della vittima.

·     Abuso Economico Online: Controllo di app bancarie e blocco dei conti per azzerare l'autonomia finanziaria della donna.

·   Molestie e Campagne d'Odio: Attacchi coordinati di massa (dogpiling o cybermobbing) per zittire e spingere all'autocensura le donne esposte pubblicamente

 (giornaliste, attiviste, politiche).

·       Adescamento di minori

·  Abusi negli Ambienti Immersivi (VR/Metaverso): Molestie su avatar tridimensionali. Attraverso il fenomeno psicologico dell'embodiment, il cervello percepisce il corpo digitale come estensione di quello fisico: aggressioni o stupri virtuali generano traumi psicologici e stress fisico.

·      AI Companion (Compagni Virtuali): Chatbot affettivi basati su IA. Rischiano di diventare "palestre di de-umanizzazione" poiché abituano l'utente a partner digitali docili, iper- sessualizzati e privi del diritto al rifiuto.


3.  La Manosfera (Manosphere)

Rete di spazi digitali (forum come il "Forum dei Brutti", canali Telegram, TikTok e YouTube) dominati da misoginia e risentimento verso l'emancipazione femminile.


Gruppi radicali: Incel (celibi involontari, legati alla formula LMS: Look, Money, Status e al terrorismo misogino), MRAs (attivisti per i diritti degli uomini che colpevolizzano le donne), MGTOW (uomini che rifiutano le relazioni) ePUA (artisti del rimorchio basati sulla manipolazione).


4.  Estensione del fenomeno e conseguenze

La Relazione della Commissione Femminicidio (Aprile 2026) evidenzia dati drammatici:

·       1 donna su 2 ha subito violenza online nella propria vita; il 50% dei tweet d'odio in Italia è misogino.

·       Il 73% delle giornaliste ha subito abusi online; il 58% delle deputate europee ha ricevuto minacce di morte o stupro.

·       Si registra un +380% di immagini pedopornografiche generate o alterate con IA negli ultimi mesi.L'Italia non ha un sistema stabile e disaggregato di raccolta dati; i dati della Polizia Postale non sono divisi per genere. Nel 2025 si registrano comunque 201 casi di Cyber Stalking (75% vittime donne) e 255 casi di diffusione non consensuale di immagini intime (74% vittime donne).


5.  Il Quadro Giuridico

 Attuale Ordinamento Italiano


·       Ambito Penale: L'Art. 612-ter c.p. punisce la diffusione illecita di immagini intime (esteso dalla L. 168/2023 ai contenuti IA); l'Art. 612-bis c.p. punisce il cyberstalking. Altre condotte sono perseguite tramite l'Art. 494 c.p. (sostituzione di persona per profili falsi), l'Art. 167 d.lgs. 196/2003 (illecito trattamento dati per il doxing), l'Art. 595 c.p. (diffamazione aggravata) e l'Art. 572 c.p. (maltrattamenti per l'abuso economico).

·     Ambito Civile: L'Art. 10 C.C. e la Legge sul Diritto d'Autore (Artt. 96-97) tutelano il decoro e l'immagine.

Unione Europea

·       Direttiva UE 2024/1385 (da recepire entro il 14 giugno 2027): Primo testo organico europeo sulla violenza di genere. Impone standard minimi penali per la cyberviolenza e la rimozione rapida dei contenuti.

·       Digital Services Act (DSA): In vigore dal 17 febbraio 2024, obbliga le grandi piattaforme a rimuovere tempestivamente i contenuti illeciti e valutare i rischi di genere

·       AI Act: Regolamento ad applicazione graduale (2024-2027) che impone l'etichettatura dei deepfake, l'uso di marcatori digitali tracciabili e vieta la categorizzazione biometrica predatoria.

·       Pacchetto E-evidence (Direttiva (UE) 2023/1544 e Regolamento (UE) 2023/1543), recepito in Italia a fine 2025: Consente ai giudici nazionali di ordinare direttamente ai provider esteri (comprese le Big Tech) la consegna o conservazione delle prove digitali, superando le lente rogatorie internazionali.

Consiglio d'Europa

  Convenzione di Istanbul (2011): resta il riferimento principale e include anche molte forme di violenza digitale.

   Raccomandazione GREVIO n. 1 (2021): impone di includere il rischio online nella valutazione del pericolo per le vittime.

  Convenzione di Budapest (2001): è il riferimento base per cooperazione e procedure contro la criminalità informatica.

  Raccomandazione CM/Rec(2026)2: adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 4 marzo 2026. La raccomandazione sottolinea la necessità di risposte più incisive da parte dei sistemi giudiziari, dei processi decisionali e della governance digitale.


6.  Lacune strutturali e criticità operative

Persistono gravi vuoti normativi operativi:

·       Lacune penali: Assenza del motivo sessista nelle norme sull'hate speech (artt. 604-bis/ter c.p.) e mancanza di una fattispecie specifica contro i deepnude creati con IA.

·       Limiti investigativi e tecnici: Mancanza di obblighi per le piattaforme di registrare i codici hash (necessari a bloccare la ricondivisione di file già segnalati); barriere economiche per le vittime (manca il patrocinio a spese dello Stato automatico e slegato dal reddito).


7.  Le Proposte della Commissione Femminicidio (Aprile 2026)

La Commissione propone 20 interventi legislativi e culturali, sintetizzabili in 5 aree:

1.     Contrasto all'anonimato: Accesso alle piattaforme con identità certa e introduzione del DASPO digitale (esclusione dalla rete per soggetti pericolosi o ai domiciliari).

2.     Nuove fattispecie: Introduzione del reato di creazione di contenuti sessuali IA, inasprimento delle pene per la sextortion e inserimento del motivo sessista nell'hate speech.

3.     Responsabilità dei gestori: Obbligo di estensione del codice hash per bloccare i rilanci e obbligo di conservazione dati utili alle indagini.

4.     Potenziamento delle Autorità: Più poteri sanzionatori e d'urgenza ad AGCOM e Garante Privacy; aumento della formazione tecnica per magistratura e forze dell'ordine.


5. Sostegno e Prevenzione: Gratuito patrocinio universale per le vittime di reati digitali di genere, deindicizzazione rapidadai motori di ricerca, stop alla spettacolarizzazione mediatica e percorsi obbligatori di educazione digitale e cultura della parità di genere nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola primaria