Quasi trent'anni fa, in occasione della Piattaforma d'azione di Pechino del 1995, gli Stati membri dell'UE si sono impegnati con una sola voce a porre fine alla violenza contro le donne intesa come un problema strutturale delle nostre società. Da allora, la Lobby europea delle donne ha chiesto una legislazione completa a livello europeo. A distanza di trent'anni, la violenza contro le donne continua a essere la più diffusa violazione dei diritti umani delle donne in Europa, con implicazioni per tutta la vita sulla salute fisica e mentale delle donne.
La direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è un'immensa pietra miliare per i diritti delle donne nell'UE e un importante passo avanti nella giusta direzione: stabilisce standard minimi per prevenire e combattere la violenza contro le donne e garantisce un livello minimo di protezione a tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica in tutta l'UE. La direttiva offre inoltre un'opportunità cruciale: con essa l'UE riconosce per la prima volta che agire su una base comune per porre fine alla violenza contro le donne, fa parte del suo mandato e dell'adempimento dei suoi obblighi per raggiungere la parità tra donne e uomini
La direttiva fornisce un pacchetto di misure complete che si fondano e vanno di pari passo agli standard della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul (ratificata dall'UE e da 22 Stati membri).
Inoltre, la direttiva apporta un importante pacchetto di obblighi comunitari a tutti e singoli gli Stati membri e ai Paesi in via di adesione Ci sono ancora cinque Stati membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania e Slovacchia) che non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul, per i quali questa direttiva diventa uno strumento essenziale per affrontare in modo globale la violenza contro le donne e la violenza sessuale. L'impatto della direttiva va oltre: ogni singolo Stato membro dovrà rivedere e modificare la propria legislazione e le proprie politiche per garantire che soddisfino almeno gli standard minimi della direttiva e dovrà informare dell'attuazione la Commissione europea, che in caso contrario potrà avviare procedure di infrazione.
La direttiva armonizza le definizioni di sette forme di violenza contro le donne:
- Due forme di violenza contro le donne secondo le definizioni della Convenzione di Istanbul: le mutilazioni genitali femminili (MGF) e il matrimonio forzato.
L'EWL deplora e condanna profondamente l'esclusione della definizione penale armonizzata di stupro basata sul consenso, imposta dal Consiglio dell'UE (maggioranza qualificata degli Stati membri), nonostante gli enormi sforzi e la mobilitazione delle organizzazioni femminili, delle sopravvissute, dei giuristi e dei cittadini. Una definizione di stupro e di consenso è stata comunque inserita nel capitolo sulla prevenzione, come indicato di seguito. Sono state inavvertitamente omesse anche la sterilizzazione forzata e le molestie sessuali L'EWL continuerà a lavorare incessantemente per garantire che in Europa prevalga un adeguato approccio comune allo stupro basato sul consenso liberamente dato - secondo gli standard della Convenzione di Istanbul - per porre fine alla vergognosa cultura dell'impunità e per assicurare che le sopravvissute si sentano al sicuro nel cercare giustizia e riparazione. Inoltre, l'EWL si batterà per garantire che il campo di applicazione della direttiva sia presto esteso a tutte le forme di sfruttamento sessuale e riproduttivo, comprese quelle sopra menzionate.
-Cinque forme di violenza online contro le donne e cioé: la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, il cyberstalking, le molestie informatiche, tra cui la ricezione non richiesta di materiale sessualmente esplicito (cyberflashing) e l' incitamento all'odio informatico.
Si tratta del primo quadro giuridico internazionale completo che fornisce definizioni delle principali forme di cyberviolenza non definite nella Convenzione di Istanbul. Un decennio fa, era inimmaginabile che l'esplosione esponenziale della violenza online sarebbe diventata una realtà quotidiana per milioni di donne e ragazze in Europa. La direttiva contiene disposizioni che conferiscono agli Stati membri il potere di impartire ordini ai servizi di hosting o di intermediazione per la rimozione dei contenuti.
La direttiva introduce inoltre un ulteriore livello di obblighi rispetto alla direttiva sui diritti delle vittime (DDV), che contiene un approccio orizzontale a tutte le vittime di reati ed è attualmente in fase di revisione. La Direttiva sulla violenza contro le donne e la violenza domestica impone un approccio di genere per la sua attuazione: diventando così, anche, uno strumento essenziale e specifico per affrontare le particolari esigenze e le sfide concrete delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, la coercizione e l'intimidazione che le stesse subiscono, l'alto rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta e la minaccia alla loro vita. In aggiunta alle disposizioni della DDV, la Direttiva offre un pacchetto specifico di diritti alle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica (secondo le definizioni nazionali), stabilendo regole minime per la denuncia e l'accesso alla giustizia, l'intervento precoce, la protezione e il sostegno alle vittime.
La direttiva contiene misure per migliorare l'identificazione precoce delle vittime e l'intervento precoce e per garantire a tutte le vittime canali accessibili per la denuncia. Obbliga gli Stati membri ad adottare meccanismi di protezione (come ordini restrittivi di emergenza, ordini di restrizione e di protezione) per garantire la sicurezza delle vittime da un pericolo immediato. La direttiva stabilisce standard per i servizi specializzati di supporto, come le linee telefoniche dedicate h24 ore e 7 giorni su 7 e le case di accoglienza, che devono essere accessibili a tutte le donne vittime e ai loro figli, comprese le donne con disabilità e le cittadine di paesi terzi. Inoltre, obbliga gli Stati membri a istituire centri specializzati per i casi di stupro per fornire consulenza ed assistenza medica, psicologica e traumatologica, servizi per la salute sessuale e riproduttiva alle vittime di violenza sessuale e di stupro, nonché un sostegno specialistico alle vittime di MGF e di molestie sessuali sul lavoro.
Inoltre, impone agli Stati membri di adottare un approccio intersettoriale e incentrato sulla vittima e di istituire un sostegno mirato per le vittime e per i gruppi a rischio con caratteristiche intersettoriali . La direttiva riconosce il ruolo cruciale che i servizi specializzati per le donne e le organizzazioni femminili possono svolgono nel fornire consulenza e sostegno alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresi i consultori per le donne, le case di accoglienza per le donne, le linee telefoniche dedicate, i centri di riferimento per la violenza sessuale e i servizi di prevenzione primaria.
Il gruppo negoziale del Parlamento europeo è riuscito a rafforzare le disposizioni sulla prevenzione della violenza contro le donne, compresa una nuova disposizione per prevenire lo stupro e la violenza sessuale e misure specifiche per prevenire le MGF, il matrimonio forzato e i crimini informatici. Gli Stati membri si impegnano ad adottare misure adeguate volte a sfidare gli stereotipi negativi e ad affrontare le cause profonde della violenza, in particolare nel contesto delle relazioni sessuali. Tali misure dovrebbero essere sviluppate in collaborazione con le ONG e in particolare con le organizzazioni femminili. Gli Stati membri si impegnano a promuovere il ruolo centrale del consenso, dato volontariamente come risultato della libera volontà, del rispetto reciproco, del diritto all'integrità sessuale e dell'autonomia corporea; e dovranno agire per aumentare la conoscenza del fatto che gli atti sessuali senza consenso sono un reato penale. Gli Stati membri dovranno tenere conto delle barriere linguistiche e sviluppare azioni mirate per i gruppi a maggior rischio, tra cui "i bambini, tenendo conto della loro età e maturità, le persone con disabilità, le persone con disturbi legati all'uso di alcol e droghe e lesbiche,i gay, i bisessuali, i trans o intersessuali".
Tutti gli obblighi della Convenzione di Istanbul, compresa la definizione di stupro basata sul consenso e sul libero arbitrio nelle varie circostanze, rimangono validi per gli Stati membri che l'hanno ratificata. La EWL e i suoi membri continueranno a monitorare da vicino la sua attuazione insieme ai nuovi obblighi acquisiti nella Direttiva. In base alla clausola di non regressione della Direttiva, gli Stati membri dell'UE non possono usare la Direttiva come motivo per ridurre il livello di protezione delle vittime. L'EWL, inoltre, continuerà a insistere a livello nazionale per ottenere modifiche adeguate alla legislazione e si batterà per l'estensione del campo di applicazione di questa direttiva, al fine di garantire una definizione armonizzata di stupro a livello europeo che definisca in modo coerente questo reato basato sul consenso liberamente dato in circostanze di autonomia e reciprocità.
Inoltre, la EWL invita tutti gli Stati membri dell'UE e non solo a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro (Convenzione 190) e le sue raccomandazioni n. 206, che forniscono standard lavorativi oltre ad un quadro comune per prevenire, porre rimedio ed eliminare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro e sostenere le vittime, comprese le vittime di violenza e le molestie dei partner. Il Parlamento europeo ha recentemente dato il via libera alla decisione del Consiglio che invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione 190 dell'OIL.
Infine, la EWL chiede che la violenza contro le donne sia aggiunta all'elenco degli euro crimini nel Trattato sul funzionamento dell'UE (articolo 83.1) per allargare la base giuridica dell'UE. Ciò consentirà di ampliare il campo di applicazione della direttiva in modo da includere le definizioni penali di tutte le altre forme di violenza maschile contro le donne.